Art. 51 L'espropriazione per opere militari (L-R)
Comma 1
Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
Comma 2
L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
Comma 3
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
Comma 4
Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)
Seleziona l'articolo del Testo Unico
