Art. 52 L'espropriazione di beni culturali 

Comma 1
Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 96, 97, 98, 99 e 100, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)

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