Art. 9 Vincoli derivanti da piani urbanistici (L)
Comma 1
Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
Comma 2
Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)
Comma 3
Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (L) [1]
Comma 4
Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) [2]
Comma 5
Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) [3]
Comma 6
Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) [4]
Note
[1] Comma modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002
[2] Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.(rif. art 9 comma 4)
[3] Comma modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002
[4] Comma modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002
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