Art. 57 Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso (L)
Comma 1
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L) [2]
Comma 2
Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)
Note
[1] Rubrica modificata dal d.lgs. n. 302 del 2002
[2] Comma così sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002
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