Art. 54 Opposizioni alla stima

Comma 1
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (L)
(comma così sostituito dall'art. 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011)

Comma 2
Comma abrogato dall'art. 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011

Comma 3
Comma abrogato dall'art. 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011

Comma 4
Comma abrogato dall'art. 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011

Comma 5
Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)

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