Art. 45 Disposizioni generali (L)
Comma 1
Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L) [1]
Comma 2
Il corrispettivo dell'atto di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2; [3]
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38;
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compere l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4. (L) [2]
Comma 3
L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
Comma 4
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
Note
[1] Comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002
[2] Comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002
[3] Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 89, legge n. 244 del 2007
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