Art. 4 Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari (L)

Comma 1
I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne
viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)

Comma 1-bis
I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non
viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera
pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. [4]

Comma 1-ter
Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura. [5]

Comma 1-quater
Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’esercizio dell’uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze. [6]

Comma 2
I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possonoessere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)

Comma 3
I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possonoessere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L) [1]

Comma 4
Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: [2]
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della
comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;[3]
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)

Comma 5
Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente
riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)

Note
[1] Comma modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002
[2] Comma modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002
[3] Lettera modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214. (rif.art 4 comma 4)
[4] Comma inserito dall’ art. 74, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
[5] Comma introdotto dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 34 del 2022
[6] Comma introdotto dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 34 del 2022

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