Art. 38 Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata (L)
Comma 1
Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)
Comma 2
Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (L) [1]
Comma 2-bis
Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L) [2]
Note
[1] Comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002
[2] Comma aggiunto dal d.lgs. n. 302 del 2002
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