Art. 36 Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica (L)

Comma 1
Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L) [1]

Comma 1-bis
È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 [2]

Note
[1] Comma modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002
[2] Comma aggiunto dal d.lgs. n. 302 del 2002

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