Art. 29 Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale (L)
Comma 1
Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto e' disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
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