Art. 1 Oggetto (L)
Comma 1
Il presente testo unico disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
Comma 2
Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
Comma 3
abrogato [1]
Comma 4
Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
Note
[1] Comma abrogato dal. D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera a) (Gazzetta Ufficiale N.17 del 22 Gennaio 2003)
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